Il Regolamento del Lazio
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- Pubblicato: Sabato, 16 Aprile 2016 02:45
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STATUTO/REGOLAMENTO REGIONALE MASCI LAZIO
Art. 1 - FINALITA’
Il Regolamento Regionale del MASCI Lazio viene redatto in attuazione dell’art. 5.2 dello Statuto Nazionale del MASCI, il quale stabilisce che “ogni livello opera secondo il principio della sussidiarietà e si dà regole organizzative autonome” che tengono conto dei principi enunciati nel proseguo dell’art. 6, delle “competenze” della Regione definite dall’art.8 e degli “organismi” che devono obbligatoriamente essere creati di cui all’art.10.
Art. 2 - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Ai sensi del comma 4 dell’art. 20 del Regolamento del MASCI, il MASCI Lazio si configura come organizzazione di volontariato di cui alla legge 266/1991.
Il MASCI Lazio ha una struttura organizzativa democratica con riconosciuto il principio del voto singolo, è apartitico e non ha finalità di lucro.
Inoltre:‐ in caso di scioglimento, il suo patrimonio sarà devoluto al MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) o ad altra associazione aventi scopi similari;
‐ nelle attività di servizio e volontariato le prestazione dei soci sono fornite in modo personale, spontaneo, assolutamente gratuito e senza retribuzione di sorta;
‐ tutte le cariche associative sono gratuite;
‐ è vietata la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, di riserve o capitali associativi.
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