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Di che parliamo?

Che ne sappiamo...?

Chi può entrare nel nostro Paese e come

Per entrare da un Paese che non fa parte dell’Unione europea, lo straniero deve avere un visto che autorizza l’ingresso e che deve essere applicato sul passaporto. Entro otto giorni lavorativi, dovrà richiedere il permesso di soggiorno. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno, ma per ottenere il visto d'ingresso devono fornire garanzie dettate da accordi bilaterali ed hanno l’obbligo di apporre un timbro sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera.


L’ingresso in Italia degli stranieri extra-comunitari, provenienti dai Paesi dell’Unione europea, è regolato dagli accordi di Schengen che hanno creato uno spazio comune di libera circolazione ed eliminato i controlli alle frontiere. Lo straniero non comunitario ma titolare di permesso di soggiorno, è esente da visto per soggiorno non superiore a tre mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o tirocinio.


Si può entrare in Italia anche per motivi di studio, chiedendo un visto specifico.
Se lo straniero arriva in Italia per lavorare, deve possedere al momento di ingresso in Italia un visto per motivi di lavoro a seguito del rilascio del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello unico competente. I permessi per lavoro possono riguardare il lavoro subordinato, autonomo o stagionale.
Lo straniero può richiedere il ricongiungimento familiare con il coniuge, figli minori, figli maggiorenni a carico o genitori a carico.

I minori stranieri, anche se entrati clandestinamente in Italia, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, dove è affermato che in tutte le decisioni riguardanti i minori deve essere tenuto prioritariamente in conto il «superiore interesse del minore». Per vigilare sul trattamento dei minori stranieri esiste il Comitato per i minori stranieri.

“Irregolare”, che significa, cosa comporta

Lo straniero che non ha un regolare visto di ingresso o un permesso di soggiorno, o che si trattenga in Italia oltre i tre mesi, verrà espulso o accompagnato alla frontiera. Sono clandestini gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso. Sono irregolari gli stranieri che hanno perso i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (come il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia.

Secondo la normativa vigente, i clandestini devono essere respinti alla frontiera o espulsi. Non possono essere espulsi immediatamente se hanno bisogno di aiuti medici o se è necessario compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità. Gli immigrati possono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, nei centri di permanenza temporanea e assistenza per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione ed espulsione.
Il cosiddetto Pacchetto sicurezza del 2009 (decreto legislativo n.94 del luglio del 2009) ha configurato la fattispecie del reato di immigrazione clandestina generata dall’ingresso e dalla permanenza illegale nel territorio italiano di cittadini non comunitari. La Corte costituzionale nel 2010 ha parzialmente bocciato la norma relativa al reato di clandestinità, dichiarando non punibile per giustificato motivo lo straniero che, in estremo caso di indigenza, non ottemperi all’ordine di espulsione.

I centri per gli immigrati in Italia
Centri di accoglienza (Cda)
Sono strutture che garantiscono un primo soccorso allo straniero irregolare presente sul territorio nazionale. L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l’identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l’allontanamento.
I centri attualmente operativi sono 5

Centri di accoglienza richiedenti asilo (Cara)

Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un periodo variabile, tra i 20 e i 35 giorni giorni, lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. I centri attualmente operativi sono 8

Centri di identificazione ed espulsione (Cie)

In queste strutture gli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all’espulsione vengono trattenuti su convalida del giudice di pace. In forza della legge vigente, possono essere trattenuti nei Cie fino 18 mesi. Attualmente i centri operativi sono 13


(tratto da articolo di Lidia Baratta su www.linkiesta.it)


Infografica - Lampedusa
Perché li chiamate clandestini?
I percorsi dell'immigrazione
Ingresso regolare Ingresso irregolare
1. Primo passaggio
Chi emigra deve avere un contratto di lavoro prima della partenza
Scelta di "bruciare" la frontiera
Visto all'ambasciata, accordo con impresa italiana

Ingresso irregolare via mare o terra
2. Secondo passaggio
Il datore di lavoro può sparire o il contratto può scadere
Arrivo in Italia, fase di identificazione

Si rientra nel circuito dell'irregolarità
* Sono frequenti le truffe, i casi di corruzione all'ambasciata, i visti turistici che poi scadono
Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA)
* Ad es: Lampedusa o Pozzallo
3. Terzo passaggio
Situazione di irregolarità
Richiesta di asilo


Attesa di una sanatoria
* In caso di controlli si finisce nel CIE, anche se sei solo disoccupato e vivi da lungo tempo in Italia

Centro per richiedenti asilo (CARA, ad es: Mineo)
4. Quarto passaggio
Risposta alla richiesta di asilo

Se positiva, permesso di soggiorno umanitario
* Se non viene concesso lo status di rifugiato, alla scadenza, bisognerà avere un contratto di lavoro, altrimenti si rientra nell'irregolarità

Se negativa, si diventa irregolari (CIE, Centri di espulsione)
terrelibere.org - infografiche
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